PFAS, la regione Piemonte fornisce nuove indicazioni di supporto alla normativa
La regione Piemonte è stata tra le prime a intervenire sulle immissioni nell’ambiente delle sostanze perfluoroalchiliche
A soli 10 mesi dall’introduzione della Legge regionale 25/2021, che ha definito i principi normativi e i limiti emissivi per i PFAS validi in senso generale, la regione Piemonte interviene nuovamente in materia, attraverso un documento di Indicazioni di supporto emanato con la Deliberazione della Giunta Regionale del 14 giugno 2022, n. 60-5220.
In particolare sono stati chiariti quattro aspetti della normativa del 2021 riguardanti l’ambito di applicazione, il campionamento e la valutazione di conformità oltre a ulteriori indicazioni per i gestori del servizio idrico integrato.
Ambito di applicazione (scarichi in acque superficiali) e categorie di impianti in cui è più probabile l’utilizzo e l’emissione di sostanze PFAS per cui è prioritaria l’attivazione dei controlli allo scarico:
- a) impianti soggetti ad AIA e AUA, con riferimento alle categorie di impianti per la produzione e trasformazione di metalli e Industria chimica.
- b) discariche e impianti di gestione rifiuti soggetti ad AIA
- c) impianti per il trattamento di acque reflue urbane con potenzialità >10.000 A.E.
- d) impianti per il trattamento di acque reflue urbane con potenzialità > 2.000 A.E. che trattino anche reflui industriali.
Campionamento e analisi
È previsto il campionamento medio composito sulle 24 ore se lo scarico è a ciclo continuo, mentre per gli scarichi discontinui potrà essere effettuato un campionamento medio composito sulle 3 ore. Per il campionamento non possono essere utilizzati contenitori in Politetrafluoroetilene (PTFE) o in altri polimeri plastici fluorurati.
Inoltre tra i composti genericamente indicati nel suddetto Allegato come “Altri PFAS”, sono prioritariamente da considerare ed indagare le seguenti sostanze:
acido perfluorotridecanoico (PFTrDA) n. CAS 72629-94-8
acido perfluoropentansolfonico (PFPeS) n. CAS 2706-91-4
acido perfluoroesansolfonico (PFHxS) n. CAS 355-46-4
acido perfluoroeptansolfonico (PFHpS) n. CAS 375-92-8
acido perfluorononansolfonico (PFNS) n. CAS 68259-12-1
acido perfluorodecansolfonico (PFDS) n. CAS 335-77-3
acido perfluoroundecansolfonico (PFUnS) n. CAS 749786-16-1
acido perfluododecansolfonico (PFDoS) n. CAS 79780-39-5
acido perfluorotridecansolfonico (PFTrDS) n. CAS 791563-89-8
acido 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(eptafluoropropossi) propanoico (HFPO-DA, GenX) n. CAS 62037- 80-3
acido dodecafluoro-3H-4,8-diossanonanoico (ADONA) n. CAS 958445-44-8
acido 6:2 fluorotelomero solfonico (6:2 FTSA) n. CAS 27619-97-2
L’effettiva applicabilità dei valori limite di emissione di cui alla norma è vincolata alla disponibilità di materiali certificati di riferimento (CRM, certified reference material) che permettano la quantificazione con la necessaria riferibilità.
Per determinare questa tipologia di sostanze in acque di scarico sono disponibili ed utilizzabili metodi pubblicati da organizzazioni internazionali riconosciute, quali, ad esempio:
ASTM D7979-17
ISO 21675:2019
EPA 8327 2019
Tuttavia, possono essere utilizzati metodi analitici alternativi a condizione che garantiscano caratteristiche prestazionali adeguate rispetto ai limiti da verificare operando in conformità ai requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018.
Valutazione di conformità degli esiti analitici
La regola che adotta l’Ente di Controllo e da adottare per gli auto-controlli, per effetto della quale un campione risulta non conforme è: X-U > VLE (ove U= incertezza estesa calcolata con un grado di probabilità del 95%).
Indicazioni per i gestori del servizio idrico integrato
Gli Enti di governo d’ambito possono richiedere che i Gestori effettuino un’indagine conoscitiva volta ad individuare le potenziali fonti di inquinamento da PFAS tra le utenze industriali identificate come potenziali emittenti di PFAS e allacciate alla rete fognaria; gli Enti concordano i criteri attraverso i quali i Gestori, possono definire, caso per caso, valori o quantitativi limite accettabili per il conferimento in pubblica fognatura, in relazione ai PFAS nelle acque reflue industriali.
I Gestori valutano se accogliere o meno il conferimento in fognatura di reflui contenenti PFAS, qualora l’effetto finale allo scarico di tale conferimento, al netto dei trattamenti utilizzati, sia il mancato rispetto dei valori limite di emissione allo scarico.
Tenuto conto delle priorità indicate, sulla base dei cicli produttivi d’origine dei reflui già accolti o che si intendono accogliere in fognatura, i gestori possono richiedere l’effettuazione di analisi per la determinazione dei PFAS e qualora i quantitativi di conferiti siano tecnicamente incompatibili potranno richiedere ai titolari dei reflui contaminati un cronoprogramma di misure per l’adeguamento dei tenori di PFAS nei rispettivi reflui a valori compatibili ed accettabili.
Il commento
“Questa nuova delibera rappresenta il secondo passo, dopo quello dello scorso ottobre, che la Regione Piemonte fa verso una regolamentazione chiara, con lo scopo di salvaguardare lo stato qualitativo dei corpi idrici superficiali e sotterranei rispetto alla contaminazione da Pfas.
Non è solo la Regione Piemonte ad aver intrapreso un iter di studio sull’impatto di queste sostanze, è infatti in corso la stesura di un Disegno di Legge (S.2392) presso il Senato sulle Misure urgenti per la riduzione dell’inquinamento da sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS) e per il miglioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano.”
Jacopo Giustina, Delegato ambientale e Eleonora Longo, R&S